Studio di Architettura
REMONATO
Tecnici Associati

SUPERBONUS 110%: INDICAZIONI E CONSIGLI PER USUFRUIRE DI
ECOBONUS E SISMABONUS MAGGIORATI DAL DECRETO RILANCIO
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Il Decreto Rilancio (34/2020) ha già iniziato a mostrare i suoi “effetti”: aziende, imprese, tecnici, amministrazioni di condominio ormai sono sommersi da tantissime richieste di committenti che non vogliono perdere l'opportunità prevista dagli Artt. 119 e 121, cioè quella relativa al Superbonus 110% per gli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico.
Nel mentre che il decreto venga convertito in legge e siano emanate le linee guida dell’Agenzia delle Entrate e le nuove FAQ Enea, conviene quindi prepararsi al meglio in modo da farsi trovare già pronti per il 1° luglio, data dalla quale scatterà l'operatività del Superbonus.
Analizziamo quindi al meglio le caratteristiche del decreto e gli strumenti per "ripartire al 110%".
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I riferimenti di legge
Art. 119
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.
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Entrata in vigore, operatività, data effettivo pagamento
Il provvedimento è entrato immediatamente in vigore (19 maggio 2020) ma, essendo un DL, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi entro il 18 luglio).
Per la piena operatività si dovranno attendere:
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le disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate che saranno pubblicate entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (teoricamente 18 giugno 2020, ma ancora non sono state pubblicate);
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un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (17 agosto 2020) che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione tecnica ad ENEA (da inviare entro 90 giorni dalla data di fine lavori).
Va tuttavia sottolineato che nel comma 1 del decreto si parla esplicitamente di una detrazione al 110% per le “spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”. Ciò significa che, per la fruizione delle detrazioni fiscali al 110%, fa fede la data di effettivo pagamento e non la data di inizio lavori pertanto, nell'attesa dell’emanazione dei due provvedimenti su citati, si può già partire con i lavori o quanto meno con tutta le attività accessorie (sopralluogo, calcolo energetico per capire quali sono gli interventi più convenienti da intraprendere, computo metrico, ecc.).
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Gli interventi agevolabili
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interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
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interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (con relativi sistemi di accumulo) e con impianti di micro-cogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
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interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (con relativi sistemi di accumulo) e impianti di micro-cogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi appena elencati, è possibile usufruire dell’aliquota del 110% anche per i seguenti interventi:
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interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del D.L. 63/2013 (come ad esempio infissi, schermature, ecc.), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente;
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installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica: fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
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installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici: alle stesse condizioni e limiti di importo dell’impianto fotovoltaico e comunque nel limite di spesa di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo;
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installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
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Pertanto, se ad esempio l’installazione di nuovi infissi venisse effettuato congiuntamente con il cappotto termico dell’edificio, potrebbe usufruire della detrazione 110% altrimenti, se eseguito come singolo intervento, usufruirebbe della detrazione prevista dalla legislazione vigente (50%).
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I beneficiari
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condomini;
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persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
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cistituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
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cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
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Le condizioni di accesso all'Ecobonus maggiorato
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i materiali utilizzati per l’isolamento termico devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
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rispetto del decreto requisiti minimi (D.M. 26 giugno 2015);
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gli interventi devono garantire l’incremento di almeno due classi energetiche (o la più alta possibile), dimostrato con la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE);
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redigere un’asseverazione che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Va precisato che le prestazioni professionali, comprese quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, asseverazioni e del visto di conformità (chiarito nel paragrafo successivo) rientrano tra le spese detraibili.
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Cessione del credito e sconto in fattura
Le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico possono essere recuperate in fase di dichiarazione dei redditi come detrazione IRPEF, dividendo la detrazione maturata in 5 quote annuali di pari importo.
Tuttavia tra le novità più importati del decreto c’è la possibilità di usufruire della Cessione del Credito o Sconto in fattura (art. 121). Ciò consente di usufruire del bonus anche ai cosiddetti soggetti incapienti o chi non può usufruire della detrazione fiscale.
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In particolare:
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la cessione del credito consiste nella possibilità, per il cliente che ha sostenuto le spese, di attualizzare immediatamente (a marzo dell’anno successivo della fine lavori) la detrazione a cui avrebbe diritto cedendola ad altro soggetto (definito cessionario) ad es. fornitori, impresa che ha eseguito i lavori oppure, grazie al Decreto Rilancio, anche agli istituti di credito e intermediari finanziari.
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lo sconto in fattura è invece una cessione del credito immediatamente concessa dal fornitore al momento stesso della fornitura: ovvero il committente, invece di pagare l’itero importo dei lavori (per poi recuperarlo in 5 anni o l’anno successivo con la cessione del credito), cede immediatamente la detrazione fiscale al fornitore che effettuerà gli interventi, il quale in cambio decurta la sua fattura applicando uno sconto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto (ovvero il 100% della spesa).
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Grazie al Decreto Rilancio, entrambi i meccanismi si applicano non solo per gli interventi previsti dall’art. 119, ma bensì a tutti i seguenti interventi:
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Recupero del patrimonio edilizio;
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Efficienza energetica, sia per gli interventi previsti dall’art. 119 (Superbonus 110%) che per tutte le altre tipologie di detrazioni esistenti (es. Infissi 50%, caldaie 50-60%, ecc.);
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Adozione di misure antisismiche;
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Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
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Installazione di impianti fotovoltaici;
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Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
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Il ruolo del tecnico
Il professionista tecnico avrà un ruolo fondamentale in quanto dovrà:
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valutare la situazione attuale dell’edificio in modo da suggerire gli interventi più opportuni;
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valutare il rispetto di tutti i requisiti tecnico normativi del progetto al fine di usufruire delle detrazioni;
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contabilizzare e verificare la corretta esecuzione dei lavori;
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valutare la situazione post intervento e redigere un’asseverazione tecnica che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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